Art. 12.
(Abrogazione di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

          a) la legge 22 dicembre 1969, n. 1010;

 

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          b) gli articoli 25 e 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 62.